In sede di stipula dell’atto notarile di compravendita, il venditore deve fornire una serie di dichiarazioni con lo scopo di garantire chi acquista che il bene abbia tutti i requisiti per essere venduto, tra queste dichiarazioni ci sono quelle urbanistiche!
Colui che aliena l’immobile deve affermare e garantire che lo stesso è stato edificato in base a regolare Licena Edilizia o Permesso a Costruire ed è comunque in regola con gli strumenti edili ed urbanistici;
ma il venditore è proprio certo di quello che sta dichiarando?
Spesso queste dichiarazioni possono sembrare frasi da copione messe lì dal Notaio rogante, quasi come fosse un copia e incolla (spesso lo è) di ciò che c’era scritto nel vecchio atto di provenienza.
La verità è che la maggior parte delle volte non si ha idea di quello che si sta attestando ignari, soprattutto, della responsabilità penale per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci in un atto pubblico.
Per essere liberamente compravenduto il bene deve essere stato edificato con un regolare titolo edilizio sia esso Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Concessione Edilizia in Sanatoria, Permesso a Costruire, eccetera;
siamo sicuri che tutti coloro che si apprestano ad alienare il proprio immobile conoscano il titolo edilizio con il quale è stato edificato e, soprattutto, che lo stesso sia conforme alle norme e leggi in materia?
La prima legge urbanistica, ovvero la legge quadro n. 1150/42, è entrata in vigore il 31 ottobre 1942, ciò significa che tutte le costruzioni o gli ampliamenti da tale data dovevano essere autorizzati da licenza edilizia preventiva.
Tanto per sfatare un piccolo dubbio sulla famosa frase ante ’67 che spesso confonde i venditori, e talvolta qualche Agente immobiliare, va detto che anche gli immobili edificati prima di tale data hanno bisogno di titolo autorizzativo, come previsto appunto dalla legge quadro del 1942.
Cosa significa allora la dichiarazione resa in atto che: “la costruzione dello stabile ove è ubicato l’immobile è stata iniziata in data anteriore al 01 settembre 1967”?
Semplicemente è un obbligo formale previsto dall’art. 40 della legge n. 47/1985,
la Legge 47/85 ha introdotto, tra le tante cose, l’obbligo di menzione in tutti gli atti di negoziazione immobiliare il titolo edilizio con cui è stato edificato il bene o, nel caso, dichiarare che l’immobile è stato edificato in data anteriore al 01 settembre 1967 quindi, semplicemente, per l’immobile ante ’67, non vige l’obbligo di menzionare il titolo edilizio nell’atto notarile.
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