Le norme contenute nei commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della LEGGE N. 124 del 04 agosto 2017, concedono la possibilità che il corrispettivo della vendita sia consegnato in deposito al Notaio anziché essere versato immediatamente al venditore.
Il Notaio provvederà a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore del venditore, eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto notarile e verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli.
Il Notaio detrarrà, altresì, direttamente dal corrispettivo della vendita, tutte le eventuali somme destinate ad estinzione di oneri o spese non pagate dai venditori stessi.
Occorre precisare che tale deposito non è obbligatorio ma facoltativo, e potrà avvenire solo se a richiederlo sia una delle parti del contratto.
È scontato che tale facoltà sarà eventualmente richiesta dall’acquirente, il quale è ampliamente tutelato dalle nuove norme ma, quali possono essere le problematiche per il venditore?
Con la LEGGE N. 124 de 04 agosto 2017, il legislatore ha voluto dare un’ampia forma di garanzia a chi acquista un immobile ma, come spesso è accaduto negli ultimi anni, la Legge sembra destinata a far fronte all’esigenza dell’acquirente e sempre meno a quella del venditore.
Bisogna però tenere conto che l’immobile va comunque consegnato all’atto notarile e, come spesso accade, il venditore è a sua volta un acquirente quindi, fissare la data dell’acquisto di altro immobile, dovendo attendere un tempo non perfettamente definito per incassare il saldo prezzo, diviene sicuramente molto complicato;
difatti nonostante il Notaio abbia l’obbligo di curare che la trascrizione venga eseguita nel più breve tempo possibile, in realtà lo stesso ha 30 giorni per procedere alla trascrizione dell’atto notarile presso i Pubblici Registri Immobiliari.
Per prima cosa è opportuno che il venditore sia informato preliminarmente, magari dallo stesso Agente Immobiliare, del contenuto della norma e degli effetti che può avere sulla vendita l’opzione del deposito del prezzo.
Sapere in anticipo che non potrà disporre subito delle somme spettantegli, sicuramente agevolerà il venditore circa l’organizzazione della propria “operazione” Immobiliare.
Quale opzione potrebbe essere fonte di tranquillità per entrambe le Parti?
“Riferimento normativo è dato dall’articolo 1, commi 63 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata e integrata dall’articolo 1, comma 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124 “legge annuale per il mercato e la concorrenza” (pubblicata nella G.U. del 14/08/2017)”.
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William Tessitore
KeepHouse

     

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